rinuncia al legato non ricade nelle previsioni della legge urbanistica


 

Not. Stefano Bigozzi

 

Secondo G. Santarcangelo la rinuncia al legato (reale od obbligatorio) sarebbe sempre esclusa dalle formalità previste dalla l. 47/85 in quanto essa dà luogo alla risoluzione di un acquisto verificatosi ex lege (cfr. G Santarcangelo, Condono edilizio, formalità e nullità degli atti tra vivi, Milano 1991, p. 445): tale tesi mi pare, almeno quanto ai terreni, si possa senz'altro accettare, in quanto l'oggetto della rinuncia al legato, ancorché reale, non è certo il trasferimento del diritto.

 

Sarei un po' più cauto per quanto concerne i fabbricati in quanto, se è vero che la l. 47/85 art. 17 co. 1 (relativo ai fabbricati) recita in maniera analoga al co 2 dell'art. 18 stessa legge (relativo ai terreni) è anche vero che la norma dell'art. 40 co. 2 - relativa ai fabbricati soggetti a condono - riguarda in genere "Gli atti tra vivi aventi ad oggetto diritti reali ..." per cui, per la rinuncia ad un legato avente ad oggetto un fabbricato pretenderei le menzioni ex l. 47/85.

 

Tale dubbio è sollevato anche dall'A. in questione il quale lo supera sulla base di un ragionamento logico che, però, mi pare contrastato dal tenore letterale del co. 2 dell'art. 40 della l. 47/85 che non lascia molte scappatoie.

 

Ricapitolando la mia opinione - per quello che può valere -  è la seguente:

a)      rinuncia a legati (reali o obbligatori) riguardanti terreni: non è necessaria l'allegazione del CDU

b)      rinuncia a legati obbligatori relativi a fabbricati comunque realizzati (conformi alle licenze e/o concessioni ovvero con istanze di sanatoria in corso): non sono necessarie le menzioni (perchè l'oggetto dell'atto non è il diritto reale ma un'obbligazione anche se riferita ad un immobile)

c)      rinuncia a legati reali relativi a fabbricati conformi alle licenze e/o concessioni ovvero realizzati prima del 1° gennaio 1967: si applica il co. 1 art. 17 l. 47/85, la rinuncia non è un atto traslativo quindi non si fa alcuna menzione (dubitabile in quanto il co. 2 art. 40 l. 47/85 fa riferimento anche alla licenza o concessione ad edificare per cui un'interpretazione iper rigoristica dovrebbe fare ritenere che anche in questo caso si debbano fare le menzioni; secondo me questa "lettura" deve essere superata in quanto l'art. 40 riguarda gli immobili con abusi quindi il richiamo alla licenza ed alla concessione "ordinaria" deve essere letto nel senso che per tali immobili è necessaria SIA la menzione delle licenze o concessioni originarie SIA la menzione delle autorizzazioni o concessione a sanatoria e/o delle relative istanze)

d)      rinuncia a legati reali relativi a fabbricati soggetti a condono: si applica il co. 2 dell'art. 40 e sono necessarie le menzioni.